Lista delle chiusure che comportano l'esenzione dei Certificati Camerali


CHIUSURA “A”

INPS E INAIL:

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE.
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione potrà essere usata esclusivamente in atti e documenti da presentarsi agli enti gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL).


CHIUSURA “B”
RIMBORSO TRIBUTI:

SI RILASCIA IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL' ART. 38 DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 633 E DELD.P.R.955/82 TABELLA ALLEGATO B ART. 5 PER USO RIMBORSO IVA. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta in allegato a istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR, IMU, ex ICI, ICIAP, IRAP, ecc.), con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi da parte del contribuente.


CHIUSURA “C”
FINANZIAMENTI:

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELLA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 16/09/1960 N. 1016 ART. 7, PER USO FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO. L' EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE.
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta dagli Istituti ed Enti finanziatori (quali: I.SV.E.I.MER., I.R.FI.S., C.I.S., ecc.) per gli atti, contratti e formalità relative alla concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza, senza il contributo dello Stato, per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonché per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi. i finanziamenti di cui sopra possono essere estesi anche all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorché l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.


CHIUSURA “D”
FINANZIAMENTI:

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELLA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 29/09/1973 N. 601 ARTT. 15 E 16 PER LE OPERAZIONI DI CREDITO. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE.
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, effettuate da aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/73, si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi. Rientrano nell'ambito dell'esenzione anche le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al R.D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148; 2) credito all'artigianato di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla L. 25 luglio 1952, n. 949; 3) credito alla cooperazione, di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla L. 12 marzo 1968, n. 386; 4) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, numero 819 ; 5) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 6) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 7) credito peschereccio d'esercizio (art. 4, L. 28 agosto 1989, n. 302).


CHIUSURA “E”
FINANZIAMENTI:

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELL' IMPOSTA DI BOLLO PER ESENZIONE FISCALE DI CUI ALLA LEGGE 22/07/1966 N. 614 E SUCCESSIVE MODIFICHE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE.
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta per l'accesso al credito a medio termine mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato riservato ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e alberghiero operanti nelle zone dichiarate depresse dell'Italia settentrionale e centrale da un apposito Comitato interministeriale.


CHIUSURA “H”
TRIBUTI ONLUS:

SI RILASCIA IN ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 04.12.1997 N. 460 RELATIVO AL "RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA ONLUS".


CHIUSURA “I”
PRODOTTI PETROLIFERI:

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELL' IMPOSTA DI BOLLO PER LA CONCESSIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI DI CUI AL D.M. 68/83.


CHIUSURA “L”
ESENZIONE GENERICA:

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE.