Tarsu: calcolo superfici catastali
L’art.1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria (quindi rientranti nei gruppi catastali A, B e C), la superficie di riferimento, ai fini della Tarsu, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale. Per tale ragione la disposizione normativa ha previsto che i Comuni provvedano a modificare d’ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu, che risultino inferiori alla predetta percentuale, comunicandolo anche agli interessati. Qualora non sia possibile, attraverso gli
atti catastali, determinare la
superficie di riferimento delle unità immobiliari, i Comuni hanno
l’obbligo di richiedere, direttamente agli intestatari degli immobili,
la presentazione agli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate
della
planimetria catastale del relativo immobile. Tale decreto, si basa sulla classificazione delle unità in gruppi e
categorie catastali non ancora vigenti, e pertanto sono stati forniti, i
necessari criteri operativi per il raccordo con le categorie attualmente
in vigore, così individuati (vedi tabella tarsu
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